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Sez. 2, Sentenza n. 4623 del 08/08/1979 (Rv. 401147 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401147-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*

I motivi di ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilita, questioni che hanno formato oggetto di gravame con l'atto di appello, sicche, nel giudizio di legittimita, non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito ed implicanti, comunque, un radicale mutamento del sistema difensivo. (Conf 1710/77, mass n 385423; (Conf 2124/75, mass n 375873).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)