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Sez. 1, Sentenza n. 349 del 04/02/1969 (Rv. 338353 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA - INDICAZIONE NELL'ATTO COSTITUTIVO - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA LEGALE - RAPPRESENTANZA VOLONTARIA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338353-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA - INDICAZIONE NELL'ATTO COSTITUTIVO - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA LEGALE - RAPPRESENTANZA VOLONTARIA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

L'art. 2328, n. 9, cod. civ., nel prescrivere che l'atto costitutivo della societa per azioni deve indicare gli amministratori che hanno la rappresentanza della societa, si riferisce alla rappresentanza legale e non a quella volontaria. Ed anche il terzo comma dell'art. 75 cod. proc. civ., secondo cui le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto, contempla unicamente la rappresentanza legale, e cioe dispone che la fonte di tale rappresentanza deve essere ricercata nella legge o nello statuto, il che soddisfa quella esigenza di predeterminazione dell'organo sociale, sentita essenzialmente nei riguardi dei terzi, i quali devono essere posti in grado di individuare agevolmente il soggetto che puo agire in giudizio per la persona giuridica. Tutto cio non esclude che la rappresentanza processuale della societa per azioni (dotata di personalita giuridica) possa essere assunta da persona diversa dal rappresentante legale, munita di procura, a meno che un divieto in tal senso risulti dall'atto costitutivo o dallo statuto cio in quanto non sussiste un divieto di legge a che l'organo investito della rappresentanza legale di una societa avente personalita giuridica deleghi ad altro soggetto, anche se estraneo alla societa, il potere di rappresentanza giudiziale della societa medesima, con conseguente legittimazione processuale. (V. 15-66, massima n. 320037).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2328, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)