Sez. 1, Ordinanza n. 13290 del 14/05/2024 (Rv. 671458-01)
AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA | Liquidazione della quota del socio uscente - Avviamento - Computo - Necessità - Metodo di calcolo - Contenuto - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti. SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - MORTE DEL SOCIO - In genere.
AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA
In tema di valutazione della quota sociale del socio uscente, l'art. 2289 c.c., nel fare riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale, con la conseguenza che, ai fini della quantificazione della somma dovuta, occorre tenere conto anche dell'avviamento, ossia dell'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi e, in ipotesi maggiori, di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono; la valutazione economica di detto avviamento va operata con una stima ragionevolmente prudenziale, seguendo uno dei metodi di calcolo, patrimoniali, reddituali o misti, la cui scelta è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.
Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2424 com. 1 lett. B, Cod. Civ. art. 2426
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)