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Sez. 1, Ordinanza n. 20552 del 18/06/2026 (Rv. 678593-02)

AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA | Scioglimento e liquidazione della società - Avviamento maturato al momento dello scioglimento - Automatica eliminazione in fase liquidatoria - Esclusione - Computo dell’avviamento pregresso nel valore dei beni da liquidare - Legittimità - Condizioni. SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678593-02

AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA

In caso di scioglimento della società, nella valutazione del patrimonio sociale esistente al momento della liquidazione, l'avviamento commerciale va decurtato dal complessivo valore dell'azienda solo se si accerti che i beni aziendali, singoli o associati, abbiano perduto tale valore aggiunto per effetto dell'interruzione della continuità dell'attività di impresa conseguente all'apertura della fase di liquidazione, laddove, in caso contrario, l'avviamento medesimo va conteggiato nella stima del valore di realizzo dei beni ceduti dal liquidatore ai sensi dell'art. 2487 c.c.

Cod. Civ. art. 2487

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)