Sez. 3, Sentenza n. 8662 del 05/06/1998 Ud. (dep. 25/07/1998) Rv. 212039 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE | Reato di cui all'art. 516 cod.pen. - Tentativo - Configurabilità.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE
Il delitto di cui all'art. 516 cod.pen. si consuma nel momento in cui la sostanza è messa in vendita o altrimenti in commercio, senza che sia richiesta la vendita effettiva. Tale commercializzazione coincide con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato. Ciò significa che anche per tale delitto è configurabile il tentativo, che si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto. (Nella specie la Corte ha configurato il tentativo nel trasferimento del prodotto dallo stabilimento di produzione ad un deposito separato)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)