Sez. L, Sentenza n. 2626 del 20/04/1985 (Rv. 440427 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - LICENZIAMENTO DI DIPENDENTI DALLE IMPRESE INDUSTRIALI IN CRISI - RIASSUNZIONE ALLE STESSE CONDIZIONI FRUITE AL MOMENTO DEL LICENZIAMENTO - ART. 1 D.L. 30 GENNAIO 1976 N. 9 - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - LICENZIAMENTO DI DIPENDENTI DALLE IMPRESE INDUSTRIALI IN CRISI - RIASSUNZIONE ALLE STESSE CONDIZIONI FRUITE AL MOMENTO DEL LICENZIAMENTO - ART. 1 D.L. 30 GENNAIO 1976 N. 9 - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Il d.l. 30 gennaio 1976 n. 9, concernente interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1976 n. 62, per realizzare il suo scopo essenziale, che è stato quello di consentire ai dipendenti delle imprese industriali versanti in situazioni di crisi così gravi da non consentirne qualsiasi ripresa di ottenere, dopo il licenziamento da quelle, il reimpiego presso altre imprese, ha previsto - anche per superare i limiti di possibilità operativa della cassa integrazione guadagni e per evitare lo status di disoccupazione dei lavoratori licenziati dalle imprese in crisi - la creazione, ad opera della G.e.P.i., di datori di lavoro non imprenditori che, nel periodo intermedio necessario per l'instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro con le imprese subentranti, assumessero tali lavoratori alle proprie dipendenze, senza peraltro beneficiare di prestazioni lavorative e con compiti di mera ed interinale (fino al 30 settembre 1976) amministrazione dei relativi rapporti. Pertanto, alla stregua dei criteri ermeneutici di cui all'art. 12 delle preleggi, la disposizione del quarto comma dell'art. 1 del citato decreto, laddove prevede che l'assunzione per il periodo predetto avviene "alle stesse condizioni fruite al momento del licenziamento", deve essere intesa nel senso che il trattamento globale precedentemente fruito costituisce solo la base di calcolo della quota del trattamento d'integrazione salariale dalla stessa disposizione previsto in favore dei lavoratori (e non già nel senso che a questi competa l'intero trattamento precedente), con conseguente esclusione di un Obbligo del datore di lavoro - non configurabile, secondo i principi generali, in Mancanza di specifici patti - di corrispondere la differenza tra la quota d'integrazione salariale (estesa ai dirigenti con l'applicazione del limite - di lire trecentomila - previsto dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975 n. 164) ed il trattamento precedentemente fruito. (V 3153/84, mass n 435200; (V 1353/84, mass n 433477; (V 1955/75, mass n 375656).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Legge 22/03/1971 num. 184 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 15 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1976 num. 9 art. 1, Legge 29/03/1976 num. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)