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Sez. T, Ordinanza n. 20921 del 23/07/2025 (Rv. 675497-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Aiuti di Stato cd. de minimis - Impossibilità di ottenere il beneficio all’atto della concessione per superamento della soglia - Recupero integrale della somma - Necessità - Applicabilità della predetta regola anche alla deduzione a fini Irap ex art. 11, comma 1, n. 3 del d.lgs. n. 446/1997 - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675497-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di cc.dd. aiuti "de minimis", se il beneficio non può essere ottenuto al momento della sua concessione per superamento della soglia, il divieto di aiuti di stato, che involge l'intera somma, riacquista pieno vigore, con conseguente necessità di recupero integrale della stessa, applicandosi detta regola anche alla deduzione a fini Irap prevista dall'art. 11, comma 1, n. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, non potendo nemmeno ritenersi spettante, in caso di superamento della soglia, la diversa e minore deduzione di cui all'art. 11 cit., comma 1, n. 2, ratione temporis vigente, in ragione del criterio di alternatività tra le diverse deduzioni espressamente prevista dalla normativa, che presuppone una scelta da parte del contribuente.

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 1 lett. N. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 1 lett. N. 3 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 12/01/2001 num. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)