Sez. 5 - , Ordinanza n. 30651 del 03/11/2023 (Rv. 669285 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Aiuti cd. "de minimis" - Beneficio non ottenibile per superamento della soglia - Riduzione della domanda in corso di causa nei limiti della soglia - Irrilevanza - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di aiuti ccdd. "de minimis", qualora il beneficio non possa essere ottenuto al momento della sua concessione per superamento della soglia, è irrilevante che il contribuente, nel corso del giudizio, abbia ridotto l'ammontare dell'importo chiesto a rimborso entro i limiti previsti; gli aiuti individuali, infatti, giustificano una deroga al divieto degli aiuti di Stato solo ove si mantengano sotto la soglia stabilita, cosicché, in caso di superamento, tale divieto, che involge l'intera somma, riacquista pieno vigore, con conseguente necessità di recupero della stessa.
Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Commissione CEE 18/12/2013 num. 1407 art. 3, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 5, Legge 02/08/2008 num. 130 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)