Sez. 1, Ordinanza n. 1464 del 23/04/1971 Cc. (dep. 11/12/1971) Rv. 119568 - 01
PROVA PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DI AUTORITA STRANIERE - ATTI UTILIZZABILI NEL DIBATTIMENTO - SONO GLI ATTI ASSUNTI IN ISTRUZIONE O IN DIBATTIMENTO DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA STRANIERA.*
PROVA PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DI AUTORITA STRANIERE - ATTI UTILIZZABILI NEL DIBATTIMENTO - SONO GLI ATTI ASSUNTI IN ISTRUZIONE O IN DIBATTIMENTO DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA STRANIERA.*
In base al quarto comma dell'art 41 e al correlativo art 462 cod proc pen il giudice puo utilizzare in dibattimento solo gli Atti assunti dall'autorita giudiziaria straniera, dovendo questi essere considerati compresi nella disciplina di cui all'ultimo comma dell'art 466 stesso codice, che consente la lettura di ogni atto o documento non espressamente vietata a norma dei precedenti articoli. Per Atti dell'autorita straniera, dei quali il giudice puo legittimamente valersi al fine sopraindicato, devono intendersi quelli di istruzione o del dibattimento dinanzi all'autorita straniera che il giudice puo valutare discrezionalmente secondo il principio del libero convincimento accolto nel nostro sistema processuale. (V 115775, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 462 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 466 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)