Sez. 1, Sentenza n. 2105 del 18/12/1984 Ud. (dep. 01/03/1985) Rv. 168111 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - PROCEDIMENTO PER REATI COMMESSI ALL'ESTERO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI RACCOLTI DA AUTORITÀ STRANIERE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - PROCEDIMENTO PER REATI COMMESSI ALL'ESTERO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI RACCOLTI DA AUTORITÀ STRANIERE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Nei procedimenti relativi a reati commessi all'estero, il giudice può valersi di tutti gli Atti dell'autorità straniera che possono essere letti in dibattimento ed essi possono costituire fonte di prova, discrezionalmente valutabili da parte del medesimo giudice secondo il principio del libero convincimento. (nella specie, il ricorrente deduceva la nullità del dibattimento per aver il giudice respinto la richiesta di escutere testimonianze raccolte all'estero). (V mass n 157520; (V mass n 146036; (V mass n 143101; (V mass n 119568).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 466 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)