Sez. U, Sentenza n. 17765 del 30/06/2008 (Rv. 603952 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Impugnazione tempestivamente proposta dinanzi al giudice indicato nel provvedimento impugnato - Giudice privo di giurisdizione - Errore scusabile - Decadenza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il ricorso proposto tempestivamente al giudice privo di giurisdizione, su specifica indicazione contenuta nel provvedimento impugnato, deve considerarsi affetto da errore scusabile che non determina decadenza, con la conseguente validità della riproposizione dello stesso al giudice fornito di giurisdizione, indipendentemente dalla conservazione degli effetti giuridici sostanziali e processuali della domanda devoluta al giudice privo di giurisdizione davanti al giudice munito della stessa, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2007 (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto scusabile l'erronea impugnazione di un provvedimento di fronte al TAR, indicato come giudice competente nel provvedimento impugnato e quindi legittima la riassunzione di fronte al TSAP, cui apparteneva la giurisdizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)