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Sez. 2, Sentenza n. 12895 del 31/05/2006 (Rv. 590284 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Omessa o erronea indicazione nell'ordinanza ingiunzione del termine per proporre opposizione o dell'autorità competente - Effetti - Decadenza dalla facoltà di proporre opposizione - Esclusione - Indicazioni comunque sufficienti all'individuazione dell'autorità e del termine - Proposizione tardiva dell'opposizione - Errore scusabile - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590284-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, l'omessa o erronea indicazione nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento) del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge n. 241 del 1990, può dar luogo ad errore scusabile ed impedire la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito, ha dichiarato inammissibile in quanto tardiva la proposta opposizione avverso una ordinanza ingiunzione in cui era correttamente indicato il giudice di pace quale giudice dell'opposizione ed il termine era individuabile per relationem dal rinvio in essa contenuto all'art. 22 della legge n. 689 del 1981).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)