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Sez. L, Sentenza n. 12150 del 14/09/2000 (Rv. 540157 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI | Servizi pubblici essenziali - Garanzie poste dalla legge n. 146 del 1990 - Necessità dell'erogazione agli utenti delle prestazioni indispensabili - Tutela relativa - Competenza finale dell'autorità giudiziaria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-09-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540157-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI

Nel sistema delineato dalla legge 12 giugno 1990 n. 146 per i servizi pubblici essenziali - che al primo comma dell'art. 2 (con norma imperativa dotata di effettiva esigibilità anche qualora tra le parti non siano intervenuti i contratti collettivi o gli accordi previsti nel secondo comma), stabilisce le procedure da seguirsi nella proclamazione degli scioperi ed impone i limiti concernenti la necessità dell'erogazione agli utenti delle prestazioni indispensabili per garantire loro il godimento dei diritti della persona - la previsione concordata di tali prestazioni non esaurisce il ventaglio a tutela degli utenti, restando comunque assegnato alla competenza finale dell'autorità giudiziaria il vaglio della contesa sul corretto bilanciamento e sul rispetto degli opposti interessi costituzionalmente meritevoli di tutela. (Principio affermato con riferimento al preteso comportamento antisindacale di una società di comunicazioni telefoniche)

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)