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Sez. L, Sentenza n. 1146 del 04/02/1998 (Rv. 512222 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI | Servizi pubblici essenziali - Sciopero proclamato o iniziato prima dell'entrata in vigore della legge n. 146 del 1990 ma proseguito sotto il vigore di detta legge - Rispetto delle prescrizioni dell'art. 1 lettera b) legge n. 146 del 1990 per il periodo ricadente sotto il vigore di detta legge - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512222-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI

In tema di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, le disposizioni della legge n. 146 del 1990 sono applicabili, per quanto possibili, a tutte le astensioni dal lavoro nei servizi pubblici essenziale che si siano svolte sotto il vigore della suddetta legge, ancorché proclamate e o iniziate prima dell'entrata in vigore di essa; ne consegue che, nell'ipotesi di sciopero nel settore delle telecomunicazioni proclamato e iniziato prima del giugno 1990, ma protrattosi successivamente per lungo tempo, anche con modifiche delle modalità di attuazione, pur non essendo possibile il rispetto dell'obbligo di preavviso di cui alla lettera a) art. 1 legge citata, andava comunque rispettata, dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 146 del 1990, la prescrizione di cui alla lettera b) del citato art. 1, garantendo un livello minimo di prestazioni idonee ad evitare il pregiudizio dei diritti fondamentali della persona.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)