Sez. 2, Sentenza n. 1536 del 21/02/1985 (Rv. 439531 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - CONSENSO DEL PROPRIETARIO - FUNZIONE - CONSENSO DATO AL TERZO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO DI COSTRUIRE SU DI QUESTO - DIFFERENZE.*
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - CONSENSO DEL PROPRIETARIO - FUNZIONE - CONSENSO DATO AL TERZO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO DI COSTRUIRE SU DI QUESTO - DIFFERENZE.*
Il consenso dato al terzo dal proprietario del fondo di costruire su di questo non fa venire meno l'operatività dell'istituto della accessione (art. 934 cod. civ.) e, quindi, l'acquisto della costruzione da parte di detto proprietario, ma influisce unicamente sugli effetti secondari dell'istituto medesimo (es. Sul diritto del proprietario del fondo di obbligare il terzo a rimuovere le opere a sue spese), con la conseguenza che tale consenso si distingue da quello inteso come manifestazione di volontà per la formazione del titolo (negozio unilaterale o contratto) fatto salvo dall'art. 936 cod. civ., in presenza del quale trova applicazione la diversa disciplina per il medesimo prevista dalla legge nel caso di costruzione di opere da parte del terzo sul suolo di proprietà altrui. (V 3135/58; (V 616/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)