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Sez. 2, Sentenza n. 2430 del 11/07/1968 (Rv. 334830 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - IN GENERE - ESTROMISSIONE PER ESTRANEITA AL RAPPORTO CONTROVERSO - PARTECIPAZIONE DELL'ESTROMESSO NELL'ULTERIORE CORSO DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - EVENTUALITA CHE UNA DELLE PARTI POSSA RIVALERSI SULL'ESTROMESSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334830-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - IN GENERE - ESTROMISSIONE PER ESTRANEITA AL RAPPORTO CONTROVERSO - PARTECIPAZIONE DELL'ESTROMESSO NELL'ULTERIORE CORSO DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - EVENTUALITA CHE UNA DELLE PARTI POSSA RIVALERSI SULL'ESTROMESSO - IRRILEVANZA.*

In caso di estromissione dal giudizio di una parte, per la sua estraneita al rapporto controverso, non occorre l'ulteriore partecipazione di essa al giudizio, quando questo prosegua tra le altre parti senza che venga riproposta la questione della legittimazione dell'estromesso. Ne, in proposito, ha Rilevanza l'eventualita che una delle parti in caso di propria soccombenza, possa in futuro volersi rivalere sullo estromesso, perche l'ipotesi di cause interdipendenti, prevista dallo art. 331 cod.proc.civ., ha come presupposto che si tratti di controversie in atto nel medesimo processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)