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Sez. 2, Sentenza n. 1679 del 14/05/1969 (Rv. 340638 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - RAPPORTO CON PIU PARTI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA SOLO DI ALCUNE PARTI - DECISIONE PREGIUDIZIALE SULLA LEGITTIMAZIONE E SULLA TITOLARITA DEL RAPPORTO - NECESSITA - UNICO PROCESSO PER PIU CAUSE DIPENDENTI - CONFIGURABILITA - INTEGRAZIONE NECESSARIA DEL CONTRADDITTORIO IN SEDE D'IMPUGNAZIONE - IMPUGNAZIONE DELLE SOLE STATUIZIONI DI MERITO - ESCLUSIONE - PARTE ESTROMESSA PER CARENZA DI LEGITTIMAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340638-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - RAPPORTO CON PIU PARTI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA SOLO DI ALCUNE PARTI - DECISIONE PREGIUDIZIALE SULLA LEGITTIMAZIONE E SULLA TITOLARITA DEL RAPPORTO - NECESSITA - UNICO PROCESSO PER PIU CAUSE DIPENDENTI - CONFIGURABILITA - INTEGRAZIONE NECESSARIA DEL CONTRADDITTORIO IN SEDE D'IMPUGNAZIONE - IMPUGNAZIONE DELLE SOLE STATUIZIONI DI MERITO - ESCLUSIONE - PARTE ESTROMESSA PER CARENZA DI LEGITTIMAZIONE - INSUSSISTENZA.*

In ipotesi che piu parti di un unico rapporto si trovino in giudizio e solo alcune di esse siano passivamente legittimate ad causam, si debbono pregiudizialmente e preliminarmente risolvere le questioni sulla legittimazione e sulla titolarita del diritto controverso e si attua, quindi, un unico processo per piu cause tra loro dipendenti. In fase di gravame l'esigenza della integrazione del contraddittorio e direttamente legata al permanere o non di tale dipendenza, a seconda che sia riproposta la questione circa la titolarita del rapporto giuridico sostanziale (da decidersi nello identico modo nei confronti di tutte le parti) oppure che la impugnazione sia limitata alle sole statuizioni di merito, rese nei confronti delle parti delle quali e stata accertata la legittimazione passiva ad causam. In tale ultima ipotesi, va esclusa la necessaria presenza negli ulteriori gradi del giudizio della parte estromessa perche carente di legittimazione. (V. 2430-68, massima n. 334830; n. 718-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)