Sez. U, Sentenza n. 14846 del 28/06/2006 (Rv. 590183 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Trasferimento al giudice ordinario delle controversie relative al pubblico impiego privatizzato - Disciplina transitoria - Espressioni utilizzate nell'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001 - Interpretazione - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Avveramento delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa avanzata - Rilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di rapporti di lavoro instaurati con pubbliche amministrazioni, l'art. 69, comma settimo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con il quale sono state trasferite al giudice ordinario le controversie in tema di pubblico impiego privatizzato ed è stata dettata la relativa disciplina transitoria, utilizzandosi a tal fine la locuzione generica e atecnica di "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", non collega rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia prodotto l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione, dovendo invece essere interpretata nel senso che deve aversi riguardo al dato storico costituito dall'avversarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, rilevando il momento in cui era insorto il diritto al compenso rivendicato dal pubblico dipendente - riconducibile a data anteriore al 1° luglio 1998 - e non già quello del successivo atto dell'ente locale che non aveva accolto la domanda del dipendente diretta ad ottenere tale compenso, hanno ritenuto che non operasse ancora la devoluzione al giudice ordinario delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, quale prevista dal richiamato art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001, onde residuava, in via transitoria e ad esaurimento, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)