Sez. 3, Sentenza n. 29 del 10/01/1963 (Rv. 260039 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - INTIMAZIONE DEI TESTI - NORMA DISPOSTA PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELLE PARTI - RINUNCIA ALL'ECCEZIONE - DECADENZA NON RILEVABILE DI UFFICIO NE DEDUCIBILE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - INTIMAZIONE DEI TESTI - NORMA DISPOSTA PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELLE PARTI - RINUNCIA ALL'ECCEZIONE - DECADENZA NON RILEVABILE DI UFFICIO NE DEDUCIBILE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE.*
La intimazione dei testi da escutere, imposta al producente dall'art 104 disp attuaz cod proc civ sotto pena di decadenza dalla prova, e predisposta non gia per ragioni di ordine pubblico, ma per la tutela degli interessi delle parti, onde queste ben possono rinunziare alla relativa eccezione sia esplicitamente e sia implicitamente non opponendosi al compimento dell'atto. Tale decadenza non e pertanto rilevabile di ufficio ne puo essere fatta valere in Sede d'impugnazione, se non dedotta tempestivamente al giudice istruttore, che e il solo competente a provvedere. (V 1819/61, 908/61, 1280/59, 852/58, 2494/54).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 250
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)