Sez. L, Sentenza n. 3690 del 24/02/2004 (Rv. 570472 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA | Omessa intimazione dei testimoni - Decadenza dell'ammissione di prova - Previa istanza della controparte - Necessità - Esclusione - Possibilità per la controparte di richiedere l'audizione dei testimoni intimati - Sussistenza.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA
L'art.104 disp. att. Cod. proc. civ., prevedente la decadenza in ipotesi di mancata intimazione dei testimoni per l'udienza prefissata, va interpretato nel senso che il giudice dichiara la decadenza di ufficio, senza necessità di preventiva istanza della controparte, salvo che quest'ultima richieda espressamente l'esame del teste non intimato, da espletare in una successiva udienza, dovendo per ragioni di coerenza ritenersi applicabile a tale ipotesi lo stesso meccanismo previsto dall'art.208 cod. proc. civ. per l'ipotesi di non comparizione del difensore che ha intimato i testi, meccanismo che contempera le regole di speditezza e di concentrazione dell'assunzione dei mezzi di prova con il rispetto del principio di acquisizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)