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Sez. 3, Sentenza n. 8768 del 03/09/1998 (Rv. 518601 - 01)

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - IN GENERE | Concessione - Contratto - Nozione - Portata - Denominazione, e rappresentazione soggettiva meramente privatistica della natura dell'atto coltivate dalle parti - Rilevanza ai fini della qualificazione dell'atto - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518601-01

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - IN GENERE

La concessione-contratto è la convenzione con la quale la pubblica amministrazione, sia pure sulla base di un proprio provvedimento, attribuisce ad un soggetto privato la facoltà di svolgere un'attività che, di regola, si accompagna al trasferimento al concessionario di funzioni pubbliche. Tale figura è caratterizzata dalla contemporanea presenza di elementi pubblicistici e privatistici, con la conseguenza - pertanto - da un lato, che in forza di tale atto la P.A. viene a trovarsi in una posizione particolare e privilegiata rispetto all'altra parte, in quanto dispone, oltre che dei diritti e della facoltà che nascono comunemente dal contratto, di pubblici poteri che derivano direttamente dalla necessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolare settore cui inerisce la concessione, e, dall'altro, che un soggetto privato può divenire titolare di prerogative pubblicistiche proprio in base alla concessione contratto. Al fine della qualificazione della natura dell'atto stipulato, si rivelano - fra l'altro - irrilevanti - di per sè - sia l'eventuale denominazione meramente privatistica data all' "atto stipulato", sia l'eventualmente comune, difforme rappresentazione della natura dell'atto, coltivata dalle parti (fattispecie in tema di concessione, da parte di un Comune, ad una cooperativa, della "locazione" dell'immobile, dell'impianto, e delle attrezzature di un mattatoio comunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)