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Sez. 3, Sentenza n. 5346 del 26/04/2000 (Rv. 536021 - 01)

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI) | Concessionario di pubblico servizio - Utilizzo di beni demaniali - Cessione in uso a terzi di immobili complementari od interni a beni demaniali - Qualificazione del rapporto fra concessionario e terzi - Locazione - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie in tema di concessione di posteggio nel mercato comunale.
Stato
decisa il 2000-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536021-01

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI)

La disponibilità dei beni demaniali (e similmente quella dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni), attesa la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa. Il concessionario, invece, se autorizzato dall'amministrazione concedente, può dare in uso a terzi, a titolo oneroso e dietro corrispettivo, terreni demaniali, ovvero anche locali facenti parte del demanio, mediante sia locazione che subconcessione. L'astratta compatibilità tra natura demaniale del bene e locazione discende infatti dalla espressa previsione normativa contenuta nell'art. 35 ultima parte della legge 27 luglio 1978 n. 392, richiamato anche dal successivo art. 41 cpv.: norme che per le locazioni aventi ad oggetto immobili complementari od interni a beni demaniali quali, tra gli altri, i porti, (art. 822 cod. civ.), escludono l'indennità per la perdita dell'avviamento ed il diritto di prelazione e riscatto, e, dunque, "a contrario", consentono tale strumento negoziale pur con tali limitazioni. Analogamente dispongono gli artt. 46 cod. nav. e 1145 secondo e terzo comma cod. civ.. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, valutando anche il contenuto delle clausole contrattuali, ha qualificato come subconcessione i contratti di "concessione di posteggio" stipulati con i terzi dalla società concessionaria dal Comune di Firenze della gestione del complesso denominato "Centro alimentare polivalente di Novoli", comprendente i mercati comunali ed il pubblico macello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 1145, Cod. Navig. art. 46, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 41 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)