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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19322 del 07/07/2023 (Rv. 668306 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi a carico dell'intermediario – Riscontrato inadempimento – Conseguenze – Presunzione di sussistenza di un nesso di causalità tra inadempimento e danno patito dall’investitore – Onere della prova contraria in capo alla banca – Sussistenza - Contenuto.
Stato
decisa il 2023-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668306-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; quest'ultima, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)