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Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 27/09/1996 (Rv. 499795 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Obbligo di astensione - Violazione in difetto di ricusazione - Deducibilità in sede di impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499795-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

In difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione, come motivo di nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)