Sez. 3, Sentenza n. 839 del 20/01/2015 (Rv. 634498 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diritto di critica - Requisito della continenza - Limiti - Fattispecie.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica giornalistica è legittimo ove sussista proporzione tra l'importanza del fatto, e la necessità della sua esposizione, ed i contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata, senza trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere diffamatorio di un articolo di stampa secondo il quale il trasferimento della sede legale di una società commerciale, da Milano, nel medesimo periodo in cui era ivi in corso l'inchiesta "Mani Pulite", a Bergamo, ove veniva promossa la procedura per la cessione di un ramo di azienda, non poteva reputarsi casuale ma finalizzato a scegliere una sede idonea a consentire una rapida conclusione della procedura stessa, escludendo indesiderati controlli che avrebbero quantomeno rallentato l'operazione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)