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Sez. 3, Sentenza n. 17180 del 06/08/2007 (Rv. 598665 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Esercizio del diritto di critica - Modalità - Limiti - Fattispecie in tema di diffamazione nei confronti di magistrati per il contenuto di una sentenza.
Stato
decisa il 2007-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598665-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

Il diritto di critica giornalistica può essere esercitato anche in modo graffiante, ma con il parametro della proporzione tra l'importanza del fatto e la necessità della sua esposizione anche in chiave critica ed i contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata. Pertanto la critica non deve trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato. Questi principi valgono anche per la critica dei provvedimenti giurisdizionali, che non può offendere la dignità e l'onorabilità personale e professionale dei magistrati che ne sono autori. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un avvocato, impegnato da tempo in campagne civili a tutela dei diritti delle donne, per aver diffamato due magistrati di unna sezione penale della Corte di cassazione, attribuendo loro la funzione di "supporters" e giustificatori degli stupratori con riguardo ad una sentenza - peraltro neppure letta, come esplicitamente ammesso dalla stessa ricorrente - che non offriva alcun appiglio a fondamento della suddetta descrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)