Sez. 2 - , Ordinanza n. 22802 del 27/07/2023 (Rv. 668699 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVOCA | Revoca della patente ex art. 219, comma 3-ter, d.lgs n. 285 del 1992 - Esecutività - Decorrenza - Adozione del provvedimento da parte dell'Amministrazione - Rilevanza - Notifica all'interessato - Irrilevanza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVOCA
In caso di revoca della patente ex art. 219, comma 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992, l'esecutività della misura coincide con il momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'Amministrazione (che presuppone una condanna penale definitiva) e non con la sua comunicazione all'interessato.
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 219 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)