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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22802 del 27/07/2023 (Rv. 668699 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVOCA | Revoca della patente ex art. 219, comma 3-ter, d.lgs n. 285 del 1992 - Esecutività - Decorrenza - Adozione del provvedimento da parte dell'Amministrazione - Rilevanza - Notifica all'interessato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2023-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668699-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVOCA

In caso di revoca della patente ex art. 219, comma 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992, l'esecutività della misura coincide con il momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'Amministrazione (che presuppone una condanna penale definitiva) e non con la sua comunicazione all'interessato.

Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 219 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)