Sez. 1, Sentenza n. 5141 del 11/04/2002 (Rv. 553644 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Difetto - Rilevabilità di ufficio - In ogni stato e grado del giudizio - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Il difetto di "legitimatio ad causam" - la quale, costituendo una condizione dell'azione, attinente alla affermata titolarità del potere di promuovere il giudizio con riguardo allo specifico rapporto sostanziale dedotto in lite, sussiste in quanto la situazione prospettata corrisponda astrattamente alla titolarità dell'azione che si intende esercitare - è rilevabile di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, salvo il formarsi del giudicato interno, che non è ipotizzabile se la questione non sia stata sollevata dalle parti e il giudice, con implicita statuizione positiva sulla stessa, si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato impedita dalla impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)