diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10551 del 03/07/2003 (Rv. 564785 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Difetto - Rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Limiti - Accertamento della titolarità o meno del rapporto controverso - Differenze.
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564785-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

La cosiddetta "legitimatio ad causam" è espressione del principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio ed al fine di prevenire una sentenza "inutiliter" data - la verifica anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione), ed in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Tale accertamento nettamente si distingue dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio, che è questione diversa, concernente il merito della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)