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Sez. 2, Sentenza n. 1405 del 23/01/2007 (Rv. 595737 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - IN GENERE | Cessazione della carica per scadenza del termine o dimissioni o revoca o invalidità della nomina - Proroga - Applicabilità - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2007-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595737-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - IN GENERE

In tema di condominio di edifici, l'istituto della "prorogatio imperii" - che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore - è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, cod. civ., o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina. Ne consegue che l'assemblea può validamente essere convocata dall'amministratore la cui nomina sia stata dichiarata illegittima non ostando al riguardo il dettato di cui all'art. 66, secondo comma, cod. civ., in quanto il potere di convocare l'assemblea, da tale norma attribuito a ciascun condomino, presuppone la mancanza dell'amministratore, che è ipotesi diversa da quella che si verifica nei casi di cessazione per qualsivoglia causa del mandato dell'amministratore o di illegittimità della sua nomina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)