Sez. 1, Sentenza n. 28 del 03/01/2013 (Rv. 625191 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI | Società di capitali - Annullamento assembleare della nomina dell'amministratore conferente la procura alle liti - Inammissibilità del ricorso - Condizioni - Onere della prova del deducente - Contenuto - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI
La parte che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da una società di capitali, per essere stata la nomina dell'amministratore annullata da una successiva deliberazione assembleare prima del rilascio della procura alle liti, ha l'onere di provare, oltre a tale fatto, che egli alla data suddetta aveva perduto la rappresentanza della società in forza della sua avvenuta sostituzione con altro amministratore, in quanto l'istituto della "prorogatio imperii", previsto dall'art. 2385 cod. civ. ed avente la finalità di assicurare la contestualità tra cessazione e sostituzione dell'amministratore, è applicabile in ogni caso in cui la società rimanga privata dell'opera dell'amministratore, e, pertanto, non solo nei casi di scadenza del termine, decadenza o dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)