Sez. 1, Sentenza n. 3154 del 22/11/1973 (Rv. 366944 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - FALLIMENTO DI UNA SOCIETA E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI - OMESSA AUDIZIONE DI QUESTI ULTIMI - NULLITA CONSEGUENTE ALLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 147, PRIMO COMMA LEGGE FALLIMENTARE - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRIMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - FALLIMENTO DI UNA SOCIETA E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI - OMESSA AUDIZIONE DI QUESTI ULTIMI - NULLITA CONSEGUENTE ALLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 147, PRIMO COMMA LEGGE FALLIMENTARE - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRIMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*
La disciplina derivante dalla dichiarazione di incostituzionalita dell'art 147, primo comma legge fallimentare - per la parte in cui non richiedeva la previa audizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili, dichiarati falliti contestualmente alla societa - e applicabile anche ai giudizi di opposizione alla pronunzia di fallimento instaurati prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale; e la nullita causata dalla mancata convocazione dei detti soci puo essere rilevata, anche dalla Cassazione sia quando la relativa questione e stata dedotta con l'atto di opposizione, sia di ufficio, in ogni grado e stato del procedimento, trattandosi di un vizio attinente all'irregolare Costituzione del contraddittorio. (nella specie, un socio di una societa in nome collettivo, dichiarato fallito contestualmente a questa, nell'opporsi alla dichiarazione di fallimento, prima della sentenza della Corte costituzionale, ne aveva dedotto la nullita sotto il profilo della sua mancata audizione in camera di consiglio, ritenendo erroneamente applicabile nei suoi confronti il secondo comma dell'art 147 legge fallimentare. La suprema Corte ha ritenuto che cio era sufficiente ad evitare qualsiasi preclusione in ordine all'applicabilita al caso in esame della nuova disciplina derivata dalla dichiarazione di incostituzionalita del primo comma della stessa norma, sopravvenuta durante il giudizio di Cassazione). (contra 2043/72, mass n 359201).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)