Sez. 3, Sentenza n. 3287 del 29/11/1973 (Rv. 367153 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La pronuncia sulle spese giudiziali e censurabile in Sede di legittimita sotto il profilo della violazione di legge soltanto quando le spese siano state poste, in tutto o in parte a carico della parte totalmente vittoriosa. (Conf 1654/72, mass n 358512).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)