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Sez. 3, Sentenza n. 3550 del 28/10/1969 (Rv. 343735 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - APPALTO - AZIONE DI GARANZIA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA DOMANDA - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE PER ROVINA E DIFETTI DI EDIFICIO.*
Stato
decisa il 1969-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343735-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - APPALTO - AZIONE DI GARANZIA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA DOMANDA - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE PER ROVINA E DIFETTI DI EDIFICIO.*

In materia di appalto, dedotta la situazione di fatto che giustifica la garanzia attribuita dalla legge, la individuazione del fondamento normativo che la sorregge attiene ad una questione di qualificazione giuridica in relazione alla quale non e configurabile il vizio di extrapetizione. Quando il giudice si limiti a dare al rapporto una piu esatta impostazione giuridica, ovvero a sostituire al titolo enunciato un titolo diverso e piu appropriato, non e ravvisabile una pronuncia oltre i limiti della domanda o delle eccezioni, ovvero su questioni non rilevabili di ufficio. (nella specie, era stato dedotto il vizio di extrapetizione assumendosi che i giudici di merito avevano accolto la domanda sotto il profilo della colpa aquiliana, mentre era stata basata su un'inadempienza contrattuale. Il SC ha rilevato che la responsabilita dell'appaltatore ex art 1669 cod civ e extracontrattuale ed e, quindi, invocabile anche dall'avente causa mediato dell'appaltatore ed ha enunciato il principio che precede). (V 323-69 massima n 338016 2634-68 massima n 335142 2739-66 massima 325218 275-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)