diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19938 del 18/07/2008 (Rv. 604563 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE | Domanda di condanna al risarcimento del danno aquiliano - Qualificazione da parte del giudice come domanda contrattuale - Ammissibilità - Conseguenze - Deduzione del vizio di omessa pronuncia per mancato esame della sussistenza di responsabilità negoziale - Limiti - Formazione del giudicato interno.
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604563-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

Il principio secondo cui il giudice ha la facoltà di qualificare come contrattuale od aquiliana la domanda di risarcimento del danno, a prescindere dall'inquadramento adottato dall'attore ed alla sola condizione di non porre a fondamento della propria diversa qualificazione fatti non ritualmente dedotti in giudizio, dev'essere coordinato con le regole sulla formazione del giudicato. Pertanto la parte la quale abbia invocato la responsabilità aquiliana del convenuto, e si sia vista rigettare la domanda in primo grado con sentenza confermata in appello, non può dolersi per la prima volta in sede di legittimità dell'omesso esame della propria domanda sotto il profilo della responsabilità contrattuale, se tale pretesa omissione non abbia formato oggetto di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)