Sez. 1, Sentenza n. 4978 del 02/11/1978 (Rv. 394716 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - IMPUGNAZIONI - POTERI DEL PUBBLICO MINISTERO - LIMITI EX ART 5, COMMA TERZO, DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART 72 COD PROC CIV - PERSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - IMPUGNAZIONI - POTERI DEL PUBBLICO MINISTERO - LIMITI EX ART 5, COMMA TERZO, DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART 72 COD PROC CIV - PERSISTENZA.*
I limiti al potere d'impugnazione del pubblico ministero, fissati dall'art 5 comma terzo della legge primo dicembre 1970 n 898 sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci), riguardano soltanto le sentenze di divorzio rese dal giudice italiano, ma non anche quelle che dichiarano efficaci pronunce straniere nella stessa materia, rispetto alle quali l'indicato potere continua ad essere regolato dall'art 72 cod proc civ. (Conf 3037/77, mass n 386595; (Conf 2845/75, mass n 376873).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)