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Sez. 1, Sentenza n. 3037 del 08/07/1977 (Rv. 386595 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA O DI INEFFICACIA - IMPUGNAZIONI - POTERE DEL PUBBLICO MINISTERO - ABROGAZIONE EX LEGGE N 898 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386595-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA O DI INEFFICACIA - IMPUGNAZIONI - POTERE DEL PUBBLICO MINISTERO - ABROGAZIONE EX LEGGE N 898 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*

Il quarto comma dell'art 72 cod proc civ, che attribuisce al pubblico ministero il potere di impugnazione contro le sentenze che dichiarano l'efficacia o l'inefficacia delle pronunce straniere relative a cause matrimoniali, non e stato abrogato dall'art 5 della legge n 898 del 1970, la quale, nel limitare il potere di impugnazione del pubblico ministero, salvo che per i capi riguardanti gli interessi dei figli minori o legalmente incapaci, si riferisce unicamente alla sentenza di divorzio pronunciata in Italia. (Conf 2845/75, mass n 376873; (contra 903/76, mass n 379555; (contra 1155/75, mass n 374591).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)