Sez. 3, Ordinanza n. 20021 del 19/07/2024 (Rv. 671909-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE | Risoluzione del contratto per inadempimento - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE
La formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)