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Sez. 2, Sentenza n. 17489 del 12/10/2012 (Rv. 624091 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE | Risoluzione del contratto per inadempimento - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Applicazione del principio all'azione di recesso ex art. 1385 cod. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2012-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624091-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE

In caso di azione di recesso ai sensi dell'art. 1385 cod. civ., non è necessaria la formale costituzione in mora del debitore, la quale è prescritta dalla legge per l'effetto preminente dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio riguardante la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, basandosi, viceversa, l'azione menzionata sulla sola obiettiva esistenza dell'inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)