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Sez. 6, Ordinanza n. 3596 del 11/11/1998 Cc. (dep. 11/02/1999) Rv. 212703 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Necessità anche in caso che il Gip si dichiari incompetente e trasmetta gli atti al pubblico ministero del luogo di competenza - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212703-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

Allorché, sulla richiesta del P.M. di archiviazione, il Gip si dichiari incompetente e trasmetta gli atti al pubblico ministero del luogo di competenza, la nuova richiesta di archiviazione deve essere comunicata alla parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne esser informata, atteso che il provvedimento interlocutorio sulla competenza non esaurisce la fase delle indagini preliminari onde resta integra la volontà originariamente manifestata dalla parte offesa di essere informata circa l'eventuale richiesta di archiviazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)