Sez. 6, Sentenza n. 2100 del 08/06/1998 Cc. (dep. 03/07/1998) Rv. 211957 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Necessità anche in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione successiva a precedente opposizione della persona offesa - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA
Anche in caso di nuova richiesta di archiviazione dopo l'espletamento delle indagini suppletive disposte dal G.I.P. in accoglimento della opposizione della parte offesa, il P.M. che reiteri la richiesta è tenuto a darne avviso alla stessa parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne essere informata (art. 408, comma secondo, cod. proc. pen.), e ciò a garanzia del contraddittorio anche in questa fase e di eventuale nuova opposizione (art. 410).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)