Sez. 1, Sentenza n. 8534 del 08/04/2013 (Rv. 626163 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE | Concordato preventivo ed amministrazione controllata - Finalità - Crediti dei professionisti sorti prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 111 legge fall. - Prededucibilità - Condizioni - Adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell'impresa - Utilità dei creditori - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE
Lo scopo del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata è non solo quello del recupero aziendale, ma anche quello di soddisfare - per quanto possibile - i creditori. Ne consegue che al credito dei professionisti, che abbiano prestato la loro opera, anche prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 111 legge fall., per il risanamento dell'impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell'impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)