Sez. 1, Sentenza n. 5705 del 07/03/2013 (Rv. 625445 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Art. 111 legge fall. - Crediti per costi di bonifica di immobili acquisiti alla massa - Soddisfacimento in prededuzione in sede di riparto - Condizioni - Utilità per la massa - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
Poiché l'avvenuta bonifica di immobili acquisiti alla massa fallimentare arreca un vantaggio a quest'ultima, escludendo che tali cespiti, in sede di liquidazione dell'attivo, vengano alienati gravati dall'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il credito per i corrispondenti costi si qualifica come prededucibile, sussistendone il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, oggi menzionato dall'art. 111 legge fall., da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare, attuando, così, la prededuzione un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 bis, Decreto Legisl. 02/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/04/2006 num. 152 art. 250, Decreto Legisl. 02/04/2006 num. 152 art. 252, Decreto Legisl. 02/04/2006 num. 152 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)