Sez. 1, Sentenza n. 2228 del 14/04/1982 (Rv. 420095 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - INDENNITÀ AGGIUNTIVA, A FAVORE DELL'AFFITTUARIO DEL FONDO AGRARIO ESPROPRIATO, PREVISTA DALL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - APPLICABILITÀ EX ART. 4 DEL D.L. N. 115 DEL 1974 - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - INDENNITÀ AGGIUNTIVA, A FAVORE DELL'AFFITTUARIO DEL FONDO AGRARIO ESPROPRIATO, PREVISTA DALL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - APPLICABILITÀ EX ART. 4 DEL D.L. N. 115 DEL 1974 - CONDIZIONI.*
Il diritto dell'affittuario di un fondo, che venga occupato nell'ambito di procedimento di espropriazione per pubblica utilità, si estingue nel momento in cui l'immobile perde definitivamente l'attitudine a coltivazione agraria, per effetto della sua irreversibile apprensione con la costruzione dell'opera pubblica (nelle sue strutture essenziali, anche se non ultimata). Pertanto, l'indennità aggiuntiva, prevista dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, può essere riconosciuta in favore del suddetto affittuario, in applicazione del comma premesso all'art. 4 del d.l. 2 maggio 1974 n. 115 dalla legge di conversione 27 giugno 1974 n. 247 (estensivo dei criteri di Determinazione dell'indennità di espropriazione, fissati dalla legge n. 865 del 1971, a tutte le espropriazioni preordinate ad opere od interventi dello stato o degli altri enti pubblici), esclusivamente quando l'indicato momento sia posteriore alla data di entrata in vigore della citata legge del 1974, mentre resta a tal fine insufficiente la posteriorità alla medesima legge del 1974 del solo decreto di espropriazione. (V 5390/81; (V 2313/79, mass n 398653).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)