Sez. U, Sentenza n. 2313 del 24/04/1979 (Rv. 398653 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - OCCUPAZIONE DI UN TERRENO ASSEGNATO AD UN COLTIVATORE DIRETTO CON PATTO DI FUTURA VENDITA DA UN ENTE DI RIFORMA FONDIARIA - ESTINZIONE AUTOMATICA DEL DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO - ESCLUSIONE - UTILIZZAZIONE DEL BENE PER LA COSTRUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - NECESSITA - ILLICEITA - CONDIZIONI - RESPONSABILITA AQUILIANA DELL'OCCUPANTE - CONSEGUENZE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - OCCUPAZIONE DI UN TERRENO ASSEGNATO AD UN COLTIVATORE DIRETTO CON PATTO DI FUTURA VENDITA DA UN ENTE DI RIFORMA FONDIARIA - ESTINZIONE AUTOMATICA DEL DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO - ESCLUSIONE - UTILIZZAZIONE DEL BENE PER LA COSTRUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - NECESSITA - ILLICEITA - CONDIZIONI - RESPONSABILITA AQUILIANA DELL'OCCUPANTE - CONSEGUENZE.*
Qualora, con riguardo al terreno assegnato a un coltivatore diretto con patto di futura vendita da un ente di riforma fondiaria, intervenga l'occupazione d'urgenza per l'esecuzione di opera pubblica, il diritto dell'assegnatario di godimento di detto terreno, analogo a quello dell'affittuario, non si estingue per effetto della emanazione del provvedimento autoritativo dell'occupazione, ovvero della mera immissione dell'occupante nella detenzione dell'immobile, ne per effetto del successivo provvedimento di espropriazione, ma esclusivamente per effetto dell'utilizzazione del bene per la costruzione dell'opera pubblica. Tale utilizzazione, configurante un fatto illecito nel caso in cui il provvedimento espropriativo non sia adottato nel termine, ovvero il provvedimento adottato venga poi annullato, fa sorgere a carico dell'occupante una responsabilita aquiliana, alla cui affermazione non osta la natura personale del diritto leso, la quale implica l'Obbligo di risarcire l'assegnatario del valore del diritto perduto, con riferimento al momento dello inizio della costruzione dell'opera pubblica (rapportato a quello della moneta alla data della sentenza di condanna, e con gli interessi legali dall'indicato momento fino al giorno del pagamento), oltreche l'Obbligo di risarcire l'ente di riforma del residuo valore del suo diritto di proprieta, sempre riferito alla predetta data di definitiva apprensione del bene. (V 1008/72, mass nn 357328 e 357329; (V 1986/70, mass n 348052; (V 1716/69, mass n 340714).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)