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Sez. L, Sentenza n. 997 del 14/03/1975 (Rv. 374389 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RILEVANZA DEL CONTENUTO - DECISIONE SULLA COMPETENZA - NECESSITA - FATTISPECIE (SOSPENSIONE DEL PROCESSO).*
Stato
decisa il 1975-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374389-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RILEVANZA DEL CONTENUTO - DECISIONE SULLA COMPETENZA - NECESSITA - FATTISPECIE (SOSPENSIONE DEL PROCESSO).*

La natura di un provvedimento giudiziale, ai fini della sua impugnabilita per mezzo dell'istanza di regolamento di Competenza, dev'essere desunta non dalla Forma in cui e stato emanato, ne dalla qualificazione attribuitagli dal giudice, bensi dal suo intrinseco contenuto, che deve essere quello proprio della sentenza, del provvedimento, cioe, che, qualunque sia la Forma in cui viene emesso, abbia carattere decisorio, risolvendo, con efficacia di giudicato, questioni di Competenza. (nella specie e stato escluso che un'ordinanza pretorile di sospensione del processo, ex art 295 cod proc civ, possa avere natura sostanziale di sentenza). (V 1718/72, mass n 358626).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)