Sez. 3, Sentenza n. 1718 del 29/05/1972 (Rv. 358626 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE (RIUNIONE, SEPARAZIONE E SOSPENSIONE DI CAUSE) - PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE SULLA COMPETENZA - INSUSSISTENZA - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE (RIUNIONE, SEPARAZIONE E SOSPENSIONE DI CAUSE) - PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE SULLA COMPETENZA - INSUSSISTENZA - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
I provvedimenti sulla sospensione del processo, di cognizione o di esecuzione, non implicando, neppure potenzialmente, lo spostamento della controversia da uno ad altro giudice, non risolvono mai questioni di Competenza. Esula, pertanto, dall'ambito del procedimento per regolamento di Competenza ogni questione relativa alla sospensione del processo, a norma dell'art 295 o degli artt 623 e segg cod proc civ. (V 653'63; 839'60; 522'53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)