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Sez. 1, Sentenza n. 32436 del 02/07/2008 Ud. (dep. 01/08/2008) Rv. 240674 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE | Individuazione fotografica - Ammissibilità - Valore probatorio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240674-01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE

In sede di incidente probatorio si può procedere anche all'individuazione fotografica, la cui forza dimostrativa non sta, come per la ricognizione formale, nell'atto in sé, ma nel complesso delle necessarie valutazioni di supporto - espressione del libero convincimento del giudice - che possono concernere il soggetto dichiarante, le circostanze dell'osservazione, la stessa fotografia o altri elementi rilevanti. (Nella specie, in cui l'individuazione era avvenuta nel corso di rituali esami testimoniali, la Corte ha ritenuto la sua piena validità e utilizzabilità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)