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Sez. 4, Sentenza n. 16902 del 04/02/2004 Ud. (dep. 09/04/2004) Rv. 228043 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Individuazione fotografica - Assunzione - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228043-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE

In materia di valutazione della prova il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto: in tal senso anche l'individuazione fotografica cui abbia proceduto la polizia giudiziaria può essere legittimamente assunta come prova, la cui certezza non dipende dal riconoscimento in sè, ma dalla attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dice certo della sua identificazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)