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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12439 del 21/05/2013 (Rv. 626484 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Onere di dichiarare l'esatto valore della prestazione dedotta in giudizio ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Riferibilità al solo ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Stato
decisa il 2013-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626484-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

Nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'onere di dichiarare l'esatto valore della prestazione dedotta in giudizio, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111, sussiste solo per il ricorso introduttivo del giudizio e non anche per quelli concernenti i gradi successivi al primo.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)